Il 3 maggio 2020 il Governo sammarinese ha reso note le nuove disposizioni per la fase 2 di questa COVID-19.
Il decreto legge n. 68 chiarisce cosa è cambiato e cosa rimane invariato rispetto alla fase 1.
Le nuove misure sono in vigore dal 5 maggio 2020. La versione italiana del documento si trova alla fine di questo articolo. Qui è possibile trovare una traduzione del decreto legge in inglese.
Articolo n.1
Movimenti all'interno del territorio di San Marino
- La circolazione delle persone all'interno del territorio è consentita solo se avviene nel rispetto delle misure sanitarie dettagliate negli allegati n.1 del decreto-legge n.68.
- E' vietato l'uso di giochi, attrezzature da palestra, panchine e qualsiasi altra struttura collocata in aree gioco in parchi, giardini, luoghi pubblici.
- In ragione di quanto specificato al punto n.1 (vedi sopra), le forze dell'ordine, nell'ambito dell'attività di controllo, possono richiedere e raccogliere informazioni sul movimento e sull'idoneità al movimento (a titolo esemplificativo: non soggetto a quarantena, assenza di sintomi febbrili, ecc...). Tale acquisizione di informazioni può avvenire anche attraverso la richiesta di autocertificazioni specifiche.
- Durante le attività all'aperto è obbligatorio l'uso di maschere, guanti e gel igienizzante; è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale ed è vietato il montaggio, in particolare è vietato:
a) mettersi in contatto con altre persone;
b) utilizzare oggetti in comune con altre persone;
c) entrare in contatto con superfici (ad esempio ringhiere, maniglie, porte, corrimano, citofoni);
d) entrare in locali chiusi di qualsiasi tipo. - Le attività sportive sono consentite solo individualmente e solo all'aperto. A tale proposito:
a) la distanza di sicurezza di 4 metri deve essere sempre rispettata anche nei centri o impianti sportivi gestiti dal CONS o dalle singole Federazioni, tali attività devono essere conformi alle regole definite da tali enti. Nel caso del ciclismo, la distanza è estesa a 20 metri;
b) è consentito l'accompagnamento di minori o di persone non autosufficienti nell'esercizio di attività motorie e sportive;
c) rientrano nell'ambito delle attività consentite dal presente paragrafo anche la caccia e l'addestramento dei cani;
d) le attività sportive in forma individuale presso impianti sportivi anche al chiuso (palestre, piscine e simili) gestiti dal CONS o dalle singole Federazioni sono consentite solo agli atleti agonistici e nazionali indicati dal CONS e dalle Federazioni.
e) Le passeggiate all'aperto sono consentite anche in forma collettiva solo per i membri della stessa famiglia o per le persone che vivono stabilmente insieme. - L'accesso ai cimiteri è consentito a partire da domenica 10 maggio 2020 nel rispetto delle regole di distanziamento sociale e dell'utilizzo dei dispositivi di protezione sopra citati.
- Rimane obbligatorio per i soggetti con sintomi di infezione respiratoria e febbre (superiore a 37°C) rimanere a casa e limitare il più possibile i contatti sociali. Le persone con sintomi devono contattare il seguente numero 0549.994001; le persone sottoposte alla misura di quarantena o risultate positive al virus devono rimanere a casa e non possono lasciare i loro locali. Per queste persone, l'assenza da casa è punita con una sanzione amministrativa.
Articolo n. 2
Movimenti al di fuori del territorio
- Il movimento dal territorio sammarinese verso un altro territorio oltre il confine è consentito solo per:
a) comprovate esigenze di lavoro subordinato o altre esigenze di lavoro come servizi professionali o consegna di beni; b) ritorno a casa/residenza;
c) comprovate ragioni di salute. - Lo spostamento dal territorio sammarinese verso le regioni italiane dell'Emilia Romagna e delle Marche, nel rispetto delle disposizioni ivi vigenti, è consentito, oltre che per i motivi di cui al comma 1 (lavoro, rientro e salute), anche per visitare i familiari:
- i coniugi;
- i conviventi;
i partner di unioni civili
le persone che sono legate da un legame affettivo stabile;
- i parenti fino al sesto anno di età;
- i parenti fino al quarto grado.
Le visite alle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali devono essere consentite solo nel rispetto delle regole di accesso previste dalla normativa vigente nei suddetti territori e locali. - Gli spostamenti al di fuori del territorio devono essere individuali, salvo eccezioni:
a) visite a parenti da parte di persone che vivono stabilmente tra loro o appartenenti alla stessa famiglia, tale possibilità è estesa ad un massimo di due persone ed è soggetta alle disposizioni vigenti nei territori di cui al precedente comma 2.
b) gli accompagnatori che viaggiano per motivi di salute. - Oltre ai motivi già citati ai commi 1 e 2, è consentito, nel rispetto della normativa ivi vigente, il solo spostamento dal territorio sammarinese alle province di Rimini e Pesaro-Urbino, in aggiunta ai motivi già citati ai commi 1 e 2:
a) raggiungere seconde case, camper, roulotte o imbarcazioni di proprietà e solo per scopi di manutenzione e riparazione necessari alla tutela delle condizioni di sicurezza dell'immobile. Il trasloco può essere esclusivamente individuale e con l'obbligo di rientrare il giorno stesso alla residenza;
b) addestrare gli animali e curare i giardini o i terreni di proprietà secondo le disposizioni vigenti nei suddetti territori;
c) svolgere attività fisiche e sportive come già specificato nell'articolo 1, comma 5, ad eccezione della possibilità di fare passeggiate che non rientrino nei motivi di necessità. - In ogni caso non sono consentiti spostamenti al di fuori del territorio per l'acquisto di beni o servizi presso negozi, supermercati o negozi commerciali o artigianali.
Articolo n. 3
Movimenti dall'esterno del confine verso il territorio sammarinese
- I non residenti a San Marino possono trasferirsi nel territorio sammarinese, nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legge 3 maggio 2020 n. 68, solo se:
a) hanno comprovate esigenze di lavoro subordinato o altre esigenze di lavoro come servizi professionali o consegna di beni;
b) stanno rientrando a casa loro;
c) comprovate ragioni di salute. - Oltre ai motivi di cui al comma 1, i non residenti a San Marino delle regioni Emilia Romagna e Marche, esclusivamente, possono trasferirsi nel territorio di San Marino, per visitare i propri familiari, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 e con le stesse modalità di cui al successivo comma 3 dell'articolo 2.
- Oltre ai motivi di cui al comma 1) e al comma 2), i non residenti a San Marino delle province di Rimini e Pesaro-Urbino possono trasferirsi nel solo territorio sammarinese:
a) raggiungere seconde case, camper, roulotte per le operazioni di manutenzione e riparazione necessarie a tutelare le condizioni di sicurezza e conservazione dell'immobile. Lo spostamento può essere esclusivamente individuale e con l'obbligo di rientrare il giorno stesso alla residenza;
b) addestrare gli animali e curare i giardini o i terreni di proprietà;
c) svolgere attività fisiche e sportive come già specificato nell'art. 1 comma 5) esclusa la possibilità di fare passeggiate che non rientrino nei motivi di necessità. - Non sono consentiti spostamenti nel territorio sammarinese per l'acquisto di beni o servizi presso negozi, supermercati o botteghe commerciali o artigianali, in quanto non rientrano tra i motivi di necessità. Oltre alle motivazioni di cui ai commi 1, 2, 3, i residenti dei comuni limitrofi possono trasferirsi nel territorio sammarinese anche per l'acquisto di generi alimentari, carburanti e altri beni di prima necessità, solo se autorizzati dalle rispettive amministrazioni locali.
Articolo n. 4
Sanzioni
Le violazioni delle disposizioni precedenti sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1000,00 (mille) euro da applicare immediatamente dopo la verifica, con possibilità di oblazione volontaria.
Articolo n. 5
Disposizioni finali
1. Queste disposizioni sono da intendersi come:
- valide fino al 31 maggio 2020;
- suscettibili di ulteriori integrazioni e specifiche che potranno essere adottate sulla base dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento;
- integrate dai chiarimenti che ogni Segreteria di Stato può adottare per le materie di propria competenza.