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Fase 2 in San Marino per COVID-19: Il Governo annuncia le nuove misure

Il 3 maggio 2020 il Governo sammarinese ha reso note le nuove disposizioni per la fase 2 di questa COVID-19.

Il decreto legge n. 68 chiarisce cosa è cambiato e cosa rimane invariato rispetto alla fase 1.

Le nuove misure sono in vigore dal 5 maggio 2020. La versione italiana del documento si trova alla fine di questo articolo. Qui è possibile trovare una traduzione del decreto legge in inglese.

Articolo n.1

Movimenti all'interno del territorio di San Marino

  1. La circolazione delle persone all'interno del territorio è consentita solo se avviene nel rispetto delle misure sanitarie dettagliate negli allegati n.1 del decreto-legge n.68.
  2. E' vietato l'uso di giochi, attrezzature da palestra, panchine e qualsiasi altra struttura collocata in aree gioco in parchi, giardini, luoghi pubblici.
  3. In ragione di quanto specificato al punto n.1 (vedi sopra), le forze dell'ordine, nell'ambito dell'attività di controllo, possono richiedere e raccogliere informazioni sul movimento e sull'idoneità al movimento (a titolo esemplificativo: non soggetto a quarantena, assenza di sintomi febbrili, ecc...). Tale acquisizione di informazioni può avvenire anche attraverso la richiesta di autocertificazioni specifiche.
  4. Durante le attività all'aperto è obbligatorio l'uso di maschere, guanti e gel igienizzante; è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale ed è vietato il montaggio, in particolare è vietato:
    a) mettersi in contatto con altre persone;
    b) utilizzare oggetti in comune con altre persone;
    c) entrare in contatto con superfici (ad esempio ringhiere, maniglie, porte, corrimano, citofoni);
    d) entrare in locali chiusi di qualsiasi tipo.
  5. Le attività sportive sono consentite solo individualmente e solo all'aperto. A tale proposito:
    a) la distanza di sicurezza di 4 metri deve essere sempre rispettata anche nei centri o impianti sportivi gestiti dal CONS o dalle singole Federazioni, tali attività devono essere conformi alle regole definite da tali enti. Nel caso del ciclismo, la distanza è estesa a 20 metri;
    b) è consentito l'accompagnamento di minori o di persone non autosufficienti nell'esercizio di attività motorie e sportive;
    c) rientrano nell'ambito delle attività consentite dal presente paragrafo anche la caccia e l'addestramento dei cani;
    d) le attività sportive in forma individuale presso impianti sportivi anche al chiuso (palestre, piscine e simili) gestiti dal CONS o dalle singole Federazioni sono consentite solo agli atleti agonistici e nazionali indicati dal CONS e dalle Federazioni.
    e) Le passeggiate all'aperto sono consentite anche in forma collettiva solo per i membri della stessa famiglia o per le persone che vivono stabilmente insieme.
  6. L'accesso ai cimiteri è consentito a partire da domenica 10 maggio 2020 nel rispetto delle regole di distanziamento sociale e dell'utilizzo dei dispositivi di protezione sopra citati.
  7. Rimane obbligatorio per i soggetti con sintomi di infezione respiratoria e febbre (superiore a 37°C) rimanere a casa e limitare il più possibile i contatti sociali. Le persone con sintomi devono contattare il seguente numero 0549.994001; le persone sottoposte alla misura di quarantena o risultate positive al virus devono rimanere a casa e non possono lasciare i loro locali. Per queste persone, l'assenza da casa è punita con una sanzione amministrativa.

Articolo n. 2

Movimenti al di fuori del territorio

  1. Il movimento dal territorio sammarinese verso un altro territorio oltre il confine è consentito solo per:
    a) comprovate esigenze di lavoro subordinato o altre esigenze di lavoro come servizi professionali o consegna di beni; b) ritorno a casa/residenza;
    c) comprovate ragioni di salute.
  2. Lo spostamento dal territorio sammarinese verso le regioni italiane dell'Emilia Romagna e delle Marche, nel rispetto delle disposizioni ivi vigenti, è consentito, oltre che per i motivi di cui al comma 1 (lavoro, rientro e salute), anche per visitare i familiari:
    - i coniugi;
    - i conviventi;
    i partner di unioni civili
    le persone che sono legate da un legame affettivo stabile;
    - i parenti fino al sesto anno di età;
    - i parenti fino al quarto grado.
    Le visite alle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali devono essere consentite solo nel rispetto delle regole di accesso previste dalla normativa vigente nei suddetti territori e locali.
  3. Gli spostamenti al di fuori del territorio devono essere individuali, salvo eccezioni:
    a) visite a parenti da parte di persone che vivono stabilmente tra loro o appartenenti alla stessa famiglia, tale possibilità è estesa ad un massimo di due persone ed è soggetta alle disposizioni vigenti nei territori di cui al precedente comma 2.
    b) gli accompagnatori che viaggiano per motivi di salute.
  4. Oltre ai motivi già citati ai commi 1 e 2, è consentito, nel rispetto della normativa ivi vigente, il solo spostamento dal territorio sammarinese alle province di Rimini e Pesaro-Urbino, in aggiunta ai motivi già citati ai commi 1 e 2:
    a) raggiungere seconde case, camper, roulotte o imbarcazioni di proprietà e solo per scopi di manutenzione e riparazione necessari alla tutela delle condizioni di sicurezza dell'immobile. Il trasloco può essere esclusivamente individuale e con l'obbligo di rientrare il giorno stesso alla residenza;
    b) addestrare gli animali e curare i giardini o i terreni di proprietà secondo le disposizioni vigenti nei suddetti territori;
    c) svolgere attività fisiche e sportive come già specificato nell'articolo 1, comma 5, ad eccezione della possibilità di fare passeggiate che non rientrino nei motivi di necessità.
  5. In ogni caso non sono consentiti spostamenti al di fuori del territorio per l'acquisto di beni o servizi presso negozi, supermercati o negozi commerciali o artigianali.

Articolo n. 3

Movimenti dall'esterno del confine verso il territorio sammarinese

  1. I non residenti a San Marino possono trasferirsi nel territorio sammarinese, nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legge 3 maggio 2020 n. 68, solo se:
    a) hanno comprovate esigenze di lavoro subordinato o altre esigenze di lavoro come servizi professionali o consegna di beni;
    b) stanno rientrando a casa loro;
    c) comprovate ragioni di salute.
  2. Oltre ai motivi di cui al comma 1, i non residenti a San Marino delle regioni Emilia Romagna e Marche, esclusivamente, possono trasferirsi nel territorio di San Marino, per visitare i propri familiari, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 e con le stesse modalità di cui al successivo comma 3 dell'articolo 2.
  3. Oltre ai motivi di cui al comma 1) e al comma 2), i non residenti a San Marino delle province di Rimini e Pesaro-Urbino possono trasferirsi nel solo territorio sammarinese:
    a) raggiungere seconde case, camper, roulotte per le operazioni di manutenzione e riparazione necessarie a tutelare le condizioni di sicurezza e conservazione dell'immobile. Lo spostamento può essere esclusivamente individuale e con l'obbligo di rientrare il giorno stesso alla residenza;
    b) addestrare gli animali e curare i giardini o i terreni di proprietà;
    c) svolgere attività fisiche e sportive come già specificato nell'art. 1 comma 5) esclusa la possibilità di fare passeggiate che non rientrino nei motivi di necessità.
  4. Non sono consentiti spostamenti nel territorio sammarinese per l'acquisto di beni o servizi presso negozi, supermercati o botteghe commerciali o artigianali, in quanto non rientrano tra i motivi di necessità. Oltre alle motivazioni di cui ai commi 1, 2, 3, i residenti dei comuni limitrofi possono trasferirsi nel territorio sammarinese anche per l'acquisto di generi alimentari, carburanti e altri beni di prima necessità, solo se autorizzati dalle rispettive amministrazioni locali.

Articolo n. 4

Sanzioni

Le violazioni delle disposizioni precedenti sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1000,00 (mille) euro da applicare immediatamente dopo la verifica, con possibilità di oblazione volontaria.

Articolo n. 5

Disposizioni finali

1. Queste disposizioni sono da intendersi come:
- valide fino al 31 maggio 2020;
- suscettibili di ulteriori integrazioni e specifiche che potranno essere adottate sulla base dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento;
- integrate dai chiarimenti che ogni Segreteria di Stato può adottare per le materie di propria competenza.

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